Il termine di prescrizione relativo a contributi previdenziali decorrente dalla notifica della cartella di pagamento non opposta con la quale viene ingiunto il pagamento di contributi previdenziali rimane quinquennale non potendo trovare applicazione l’art. 2953 c.c., che prevede la conversione del termine di prescrizione quinquennale nel termine di prescrizione decennale in caso di sentenza passata in giudicato (in tal senso v. Cass. 7 dicembre 2018 n. 31817; Cass. S. U. 17 novembre 2016 n. 23397). Pertanto, se dalla notifica della cartella di pagamento non opposta decorrono 5 anni, in assenza di ulteriori richieste di pagamento, i crediti contributivi dell’Ente previdenziale non sono dovuti in quanto prescritti. ricorsi cartelle esattoriali Agrigento ricorsi cartelle esattoriali Agrigento
Avv. Salvatore Astuto
Pertanto, se dalla notifica della cartella di pagamento non opposta decorrono 5 anni, in assenza di ulteriori richieste di pagamento, i crediti contributivi dell’Ente previdenziale non sono dovuti in quanto prescritti.