Il Tribunale di Agrigento con sentenza n. 704/2021 pubblicata il 1/6/2021 accogliendo la tesi difensiva dell’Avv. Salvatore Astuto ha stabilito che “il diritto di credito azionato dall’Istituto previdenziale mediante l’iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della eventuale sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale. Pertanto, malgrado con il decorso del termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento il titolo esecutivo stragiudiziale diventi intangibile, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato – non potendosi estendere ad esso la norma dettata dall’art. 2953 c.c. in materia di “giudicato” – al regime prescrizionale quinquennale introdotto dalla Legge n. 335/1995, in quanto il credito iscritto a ruolo non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata tempestiva opposizione della cartella esattoriale e dell’avviso di addebito (cfr. ex multis Cass. 7 dicembre 2018 n. 31817; Cass. S. U. 17 novembre 2016 n. 23397; Cass 25 maggio 2007 n.12263; Cass. S.U. 10 dicembre 2009 n. 25790)”.
Pertanto, il Giudice, accogliendo la linea difensiva tratteggiata dall’Avv. Astuto, ha stabilito che il termine di prescrizione relativo a contributi previdenziali decorrente dalla notifica della cartella di pagamento non opposta rimane quinquennale (ex art.3 comma 9 della legge n.335/95), pertanto ha accolto l’opposizione avverso un’intimazione di pagamento con la quale venivano richiesti da Riscossione Sicilia s.p.a. e dalla Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti all’assistito dell’Avv. Salvatore Astuto dei contributi previdenziali ormai prescritti e, per l’effetto, ha dichiarato non dovute le somme di cui alla cartella di pagamento relativa pari ad euro 5.904,71. Cartella di pagamento cartella di pagamento cartella di pagamento
Vedi Sentenza n. 704 2021 del Tribunale di Agrigento Sezione Lavoro.