Il Tribunale di Agrigento con sentenza n. 1350/2017 pubblicata il 28/11/2017 accogliendo la tesi difensiva dell’Avv. Salvatore Astuto ha stabilito che il termine di prescrizione relativo a contributi previdenziali decorrente dalla notifica della cartella di pagamento non opposta è quinquennale, pertanto ha accolto l’opposizione avverso l’intimazione di pagamento con la quale venivano richiesti dall’I.N.P.S. all’assistito dell’Avv. Salvatore Astuto dei contributi previdenziali ormai prescritti e, per l’effetto, ha dichiarato non dovute le somme di cui alla cartella di pagamento relativa pari ad euro 9.551,75.
Avv. Salvatore Astuto
difensiva dell’Avv. Salvatore Astuto ha stabilito che il termine di prescrizione relativo a contributi previdenziali decorrente dalla notifica della cartella di pagamento non opposta è quinquennale, pertanto ha accolto l’opposizione avverso l’intimazione di pagamento con la quale venivano richiesti dall’I.N.P.S. all’assistito dell’Avv. Salvatore Astuto dei contributi previdenziali ormai prescritti e, per l’effetto, ha dichiarato non dovute le somme di cui alla cartella di pagamento relativa pari ad euro 9.551,75. Avvocato Agrigento cartella esattoriale Avvocato Agrigento cartella esattoriale Avvocato Agrigento cartella esattoriale difensiva dell’Avv. Salvatore Astuto ha stabilito che il termine di prescrizione relativo a contributi previdenziali decorrente dalla notifica della cartella di pagamento non opposta è quinquennale, pertanto ha accolto l’opposizioneAvv. Salvatore Astuto
Vedi Sentenza n. 1350/2017 del Tribunale di Agrigento Sezione Lavoro