L’Agenzia delle Entrate ritenendo fondato il reclamo di un professionista assistito dall’Avv. Salvatore Astuto ha annullato in autotutela una cartella esattoriale con la quale la stessa Agenzia delle Entrate richiedeva in solido allo stesso il pagamento delle somme relative alla ritenuta d’acconto non versate dal cliente ed ha provveduto allo sgravio relativo.
Infatti, è stata ritenuta fondata la linea difensiva tratteggiata dall’Avv. Salvatore Astuto che ha rilevato che “nel caso in cui il sostituto (il cliente) ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito (il prestatore del servizio) non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 D.P.R. n. 602 cit. (D.P.R. n. 602/1973) è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute” (in tal senso v. Sezioni Unite della Corte di Cassazione sentenza n. 10378 del 12/04/2019).
Pertanto, avendo il cliente operato la ritenuta d’acconto, lo stesso è il solo obbligato al versamento della ritenuta d’acconto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate mentre il prestatore del servizio che, quindi, non è coobbligato in solido, non è tenuto a pagare all’Agenzia delle Entrate a titolo d’imposta la ritenuta d’acconto non versata dal cliente e, quindi, ha diritto allo scomputo della stessa ritenuta d’acconto dall’imposta dovuta. ritenuta d’acconto ritenuta d’acconto ritenuta d’acconto
Avv. Salvatore Astuto