Il Giudice di Pace di Agrigento con la sentenza n. 1076 del 2019 ha annullato un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una ditta difesa dall’Avv. Salvatore Astuto.
Il decreto ingiuntivo era stato emesso in virtù di fatture di pagamento relative ad importi asseritamente dovuti per la fornitura di merce.
La ditta opponente a mezzo dell’Avv. Salvatore Astuto ha eccepito che nessun contratto di vendita era stato stipulato con la ditta opposta relativamente alla merce di cui alle fatture di pagamento prodotte nel procedimento monitorio, all’esito del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo; quindi, nessuna somma era dovuta alla ditta opposta ed il decreto ingiuntivo era illegittimo e doveva essere annullato.
Il Giudice di Pace di Agrigento aderiva al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel caso in cui l’asserito debitore eccepisca l’insussistenza del contratto di vendita di beni o prestazione di servizi tra lo stesso e l’asserito creditore, l’asserito creditore abbia l’onere di provare la sussistenza dello stesso contratto di vendita con gli ordinari mezzi di prova. Pertanto, il Giudice accoglieva la linea difensiva dell’Avv. Salvatore Astuto, secondo cui nel caso in esame alcuna prova della stipula del contratto di vendita con la ditta opponente relativo alla merce di cui alle fatture di pagamento prodotte in giudizio era stata fornita dalla ditta opposta, ed annullava il decreto ingiuntivo opposto.
Avv. Salvatore Astuto
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